ART. 88 Sopravvenienze attive [n.d.r. ex art. 55] (1)
1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o
altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite
od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in
precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti
per ammontare superiore a quello che ha
concorso a formare il reddito in precedenti esercizi,
nonché la sopravvenuta insussistenza di spese,
perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio
in precedenti esercizi.
2. Se le indennità di cui alla lettera b) del comma
1 dell’articolo 86 vengono conseguite per ammontare
superiore a quello che ha concorso a formare
il reddito in precedenti esercizi, l’eccedenza
concorre a formare il reddito a norma del comma
4 del detto articolo.
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, di danni diversi da
quelli considerati alla lettera f) del comma 1
dell’articolo 85 e alla lettera b) del comma 1
dell’articolo 86; (2)
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo
di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di
cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’articolo 85
e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente
dal tipo di finanziamento adottato.
Tali proventi concorrono a formare il reddito
nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote
costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e
nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte
salve le agevolazioni connesse alla realizzazione
di investimenti produttivi concesse nei territori
montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
nonché quelle concesse ai sensi del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al
momento della concessione delle stesse. Non si
considerano contributi o liberalità i finanziamenti
erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province
autonome per la costruzione, ristrutturazione e
manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili
di edilizia residenziale pubblica concessi agli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, e agli enti aventi le stesse finalità sociali
dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società
che rispondono ai requisiti della legislazione
dell’Unione europea in materia di “in house providing”
e che siano costituiti e operanti alla data del
31 dicembre 2013, (3) nonché quelli erogati alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione
per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione
ordinaria e straordinaria di immobili destinati
all’assegnazione in godimento o locazione.
3 bis. Non costituiscono sopravvenienze attive, in
quanto esclusi, i contributi percepiti a titolo di liberalità
dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali
previste dal Regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39, ovvero alle procedure di crisi
di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre
2015, n. 180 nonchè alla procedura di amministrazione
straordinaria di cui agli articoli 70 e
seguenti del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, ad esclusione di quelli provenienti da
società controllate dall’impresa o controllate dalla
stessa società che controlla l’impresa. Le disposizioni
del precedente periodo si applicano anche
ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi
successivi alla chiusura delle predette procedure.
(4)
4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti
in denaro o in natura fatti a fondo perduto
o in conto capitale alle società e agli enti di cui
all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri
soci, nè gli apporti effettuati dai possessori di
strumenti similari alle azioni. (5)
4 bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera
sopravvenienza attiva per la parte che eccede il
relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, comunica
alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione,
il valore fiscale del credito è assunto
pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione
del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni
dei periodi precedenti e il valore fiscale
delle medesime partecipazioni viene assunto in
un importo pari al valore fiscale del credito oggetto
di conversione, al netto delle perdite sui crediti
eventualmente deducibili per il creditore per effetto
della conversione stessa. (6)
4 ter. Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell’impresa in sede di
concordato fallimentare o preventivo liquidatorio
o di procedure estere equivalenti, previste in Stati
o territori con i quali esiste un adeguato scambio
di informazioni, o per effetto della partecipazione
delle perdite da parte dell’associato in partecipazione.
In caso di concordato di risanamento, di accordo
di ristrutturazione dei debiti omologato ai
sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato
ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d),
del citato regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato
nel registro delle imprese, o di procedure estere
a queste equivalenti, la riduzione dei debiti
dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva
per la parte che eccede le perdite, pregresse e
di periodo, di cui all’articolo 84, senza considerare
il limite dell’ottanta per cento, la deduzione di periodo
e l’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita
economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari
assimilati di cui al comma 4 dell’articolo 96 del
presente testo unico. (7) Ai fini del presente comma
rilevano anche le perdite trasferite al consolidato
nazionale di cui all’articolo 117 e non ancora
utilizzate. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche per le operazioni di cui al comma
4-bis. (6)
5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria
il valore normale del bene costituisce
sopravvenienza attiva.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Ai sensi dell’art. 1, comma 431, L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata
in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45, “Per assicurare la corretta esecuzione
in ambito nazionale delle sentenze di condanna della Corte
europea dei diritti dell’uomo, dei regolamenti amichevoli e delle dichiarazioni
unilaterali definiti ai sensi degli articoli 62 e 62A del regolamento
della predetta Corte seguiti da decisioni di radiazione delle
cause dal ruolo, sulle somme corrisposte in esecuzione di tali sentenze,
regolamenti amichevoli e dichiarazioni unilaterali non sono dovute
imposte qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione
fiscale. Conseguentemente, l’articolo 88, comma 3, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel
senso che non sono considerate indennità tassabili le somme indicate
nel periodo precedente.“.
(3) Le parole “e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti
Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della
legislazione dell’Unione europea in materia di “in house providing”
e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,“ sono
state inserite dall’art. 1, comma 90, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata
in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall’1.1.2016.
(4) Comma inserito dall’art. 14, comma 1, DL 14.2.2016 n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla L. 8.4.2016 n. 49. Per l’applicazione della
presente disposizione si veda il successivo comma 2.
(5) Comma sostituito dall’art. 13, comma 1, lett. a), DLgs. 14.9.2015
n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo
comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 7.10.2015.
Testo precedente: “Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti
in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale
alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b),
dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, nè gli apporti effettuati
dai possessori di strumenti similari alle azioni, nè la riduzione dei debiti
dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per
effetto della partecipazione delle perdite da parte dell’associato in
partecipazione. In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato
ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo
comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato
nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell’impresa non
costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite,
pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84.“.
Per le precedenti modifiche si vedano:
- l’art. 33, comma 4, DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla L. 7.8.2012 n. 134.
- l’art. 6, comma 3, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U.
1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183.
(6) Comma inserito dall’art. 13, comma 1, lett. a), DLgs. 14.9.2015 n.
147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo
comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 7.10.2015.
(7) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 549, lett. b), L. 11.12.2016 n.
232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57.
Testo precedente: “In caso di concordato di risanamento, di accordo
di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato
ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese o di procedure
estere equivalenti a queste, la riduzione dei debiti dell’impresa
non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite,
pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84, senza considerare il
limite dell’ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari
assimilati di cui al comma 4 dell’articolo 96.“.
Successivamente, il citato comma 549 è stato abrogato a decorrere
dall’1.1.2019 ai sensi dell’art. 1, comma 1080, L. 30.12.2018 n. 145,
pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62.
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